Comune di AURIGO

Tributi

  UFFICIO TRIBUTI   RESPONSABILE: MASSA GIANNA ALIQUOTE IMU ANNO 2014 DELIBERATE CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.

 

UFFICIO TRIBUTI

 

RESPONSABILE: MASSA GIANNA

ALIQUOTE IMU ANNO 2014 DELIBERATE CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.  17 DEL 29/09/2014

ALIQUOTA DI BASE PER  IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE 1,06%

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 0,76%

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28.11.2014, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’interno, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – S.O. n.284 del 6 dicembre 2014, sono stati individuati i Comuni i cui terreni agricoli sono esenti dall’IMU, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis dell’art.4 del D.L. 2.3.2012, n.16, quale sostituito dall’art.22, comma 2, del D.L. 24.4.2014, n.66.- Poiché il Comune di Aurigo  (la cui altitudine del centro, riportata sull’elenco dell’ISTAT dei comuni italiani, è di metri 431) non risulta incluso tra i comuni rientranti nell’esenzione, si deve pagare l’IMU relativa ai terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale, per l’intero anno 2014 mediante F24 con codice tributo 3914 – L’art.1 del decreto legge 16.12.2014, n.185 prima e l’art.1, comma 692, della legge 23.12.2014, n.190 poi, hanno comunque prorogato al 26 gennaio 2015 il termine per il versamento dell’IMU 2014 relativa ai terreni agricoli che, come quelli di Aurigo , erano in precedenza esenti, ed hanno stabilito, altresì, che per l’anno 2014 l’aliquota da applicare per tali terreni è quella base dello 0,76%, prevista dall’art.13, comma 6, del decreto legge n.201/2011.-

Il  Consiglio dei Ministri straordinario del 23.01.2015 , ha risolto il problema dell’Imu agricola montana, fissando nuovi criteri altimetrici per il pagamento con esenzione totale per 3456 comuni (prima erano 1498), tra quelli esentati c’è anche il Comune di AURIGO, quindi:

PER I TERRENI SITI NEL NOSTRO COMUNE NON VERSATE NULLA

 

 AD OGNI BUON CONTO DI SEGUITO SI SPECIFICA IL TIPO DI CALCOLO stabilito dal comma 5 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (e successive modificazioni)

Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135, su tale valore occorre applicare l’aliquota del 7,6 per mille.

Il Responsabile Ufficio Tributi –